Il tuo volo è stato cancellato? In base al Regolamento (CE) n. 261/2004 potresti avere diritto, in presenza delle condizioni previste, a una compensazione pecuniaria fino a 600 € per passeggero, oltre alla possibilità di ottenere il rimborso del biglietto o un volo alternativo.
Scopri cosa fare in caso di cancellazione del volo, quali sono i tuoi diritti e verifica se puoi richiedere un risarcimento.
In caso di cancellazione del volo, il passeggero può avere diritto a diverse forme di tutela: rimborso del biglietto, volo alternativo, assistenza e, quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa europea, anche a una compensazione pecuniaria.
L’importo può arrivare fino a 600 € per passeggero e dipende principalmente dalla distanza della tratta e dalle circostanze che hanno determinato la cancellazione.
La compensazione prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 può essere pari a 250 €, 400 € o 600 €, in funzione della distanza e della tipologia della tratta.
| Tipologia di tratta | Distanza | Compensazione |
|---|---|---|
| Voli UE ed extra UE | Fino a 1.500 km | 250 € |
| Voli intracomunitari | Oltre 1.500 km | 400 € |
| Voli extracomunitari | Tra 1.500 e 3.500 km | 400 € |
| Voli extracomunitari | Oltre 3.500 km | 600 € |
L’effettivo diritto alla compensazione deve essere verificato sulla base delle circostanze specifiche della cancellazione.
Rimborso del biglietto e compensazione pecuniaria non sono la stessa cosa.
In caso di cancellazione, il passeggero può scegliere, nei casi previsti dalla normativa, tra:
A queste tutele può aggiungersi, quando ne ricorrono le condizioni, una compensazione pecuniaria da 250 € a 600 €. È questa compensazione che viene comunemente ricercata online anche come “risarcimento per volo cancellato”.
La cancellazione si verifica quando un volo originariamente previsto dalla compagnia aerea, e sul quale sia stato prenotato almeno un posto, non viene effettuato.
Il Regolamento (CE) n. 261/2004, in particolare l’articolo 5, prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di volo cancellato.
Le tutele previste dalla normativa europea si applicano, in particolare:
Le tutele previste dal Regolamento europeo generalmente non si applicano ai voli:
In questi casi possono comunque applicarsi altre normative nazionali o le condizioni previste dal contratto di trasporto.
In linea generale, può beneficiare delle tutele previste il passeggero che:
Sono invece esclusi, nei casi previsti dalla normativa, i passeggeri che viaggiano gratuitamente o usufruiscono di tariffe ridotte non disponibili al pubblico.
In base alle circostanze e ai tempi di attesa, la compagnia aerea deve inoltre fornire l’assistenza prevista dalla normativa.
Oltre al rimborso o alla riprotezione, in determinate circostanze il passeggero può avere diritto a una compensazione pecuniaria fino a 600 €.
La data in cui la compagnia aerea comunica la cancellazione è uno degli elementi fondamentali per stabilire il diritto alla compensazione.
La compensazione pecuniaria generalmente non è dovuta quando il passeggero viene informato della cancellazione almeno 14 giorni prima della partenza prevista.
Se la comunicazione arriva meno di 14 giorni prima, è necessario verificare anche l’eventuale volo alternativo proposto dalla compagnia.
La compensazione può non essere dovuta se viene offerto un volo alternativo che consente:
La compensazione può non essere dovuta se il volo alternativo consente:
La compensazione pecuniaria non è automaticamente dovuta in tutti i casi di cancellazione.
La compagnia può essere esonerata dal pagamento quando dimostra che la cancellazione è stata causata da circostanze eccezionali che non avrebbero potuto essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli.
Tra le possibili circostanze eccezionali possono rientrare, a seconda del caso:
Attenzione: uno sciopero del personale della stessa compagnia aerea non costituisce automaticamente una circostanza eccezionale. Il singolo caso deve essere valutato sulla base delle cause effettive della cancellazione.
Le condizioni meteorologiche particolarmente avverse possono costituire una circostanza eccezionale e quindi escludere, in determinate situazioni, il diritto alla compensazione pecuniaria.
Questo, però, non significa necessariamente perdere gli altri diritti previsti in caso di cancellazione.
Il passeggero può continuare ad avere diritto, secondo le condizioni previste dalla normativa, al rimborso o alla riprotezione e all’assistenza.
Non tutti gli scioperi hanno le stesse conseguenze sul diritto alla compensazione.
Gli scioperi esterni alla compagnia aerea, ad esempio quelli del controllo del traffico aereo o del personale aeroportuale, possono in determinate circostanze essere considerati eventi eccezionali.
Diversamente, uno sciopero interno del personale della compagnia aerea non è automaticamente considerato una circostanza eccezionale.
È quindi necessario verificare le cause effettive della cancellazione prima di stabilire se il passeggero abbia diritto al risarcimento.
Se hai subito la cancellazione di un volo, conserva tutta la documentazione utile a ricostruire l’accaduto.
Assilevi – Assistenza Legale Viaggiatori può verificare la situazione e assisterti nella gestione della richiesta nei confronti della compagnia aerea.
Se ricorrono le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 261/2004, la compensazione può essere pari a 250 €, 400 € o 600 € per passeggero, in funzione della distanza e della tratta.
No. L’importo dipende dalla distanza del volo e dalle condizioni previste dalla normativa. Inoltre, alcune circostanze possono escludere il diritto alla compensazione.
No. Il rimborso riguarda il prezzo del biglietto, mentre la compensazione pecuniaria è un importo aggiuntivo previsto dal Regolamento europeo quando ne ricorrono le specifiche condizioni.
In determinate circostanze sì. Il diritto al rimborso o alla riprotezione e il diritto alla compensazione pecuniaria hanno presupposti differenti e devono essere valutati sulla base del singolo caso.
Potrebbe maturare il diritto alla compensazione. È però necessario verificare quando è stata comunicata la cancellazione e gli orari dell’eventuale volo alternativo proposto dalla compagnia.
L’accettazione di un volo alternativo non esclude automaticamente la compensazione. Devono essere verificati il momento della comunicazione della cancellazione e gli orari della riprotezione proposta.
Condizioni meteorologiche particolarmente avverse possono costituire circostanze eccezionali e quindi escludere la compensazione pecuniaria. Restano comunque da verificare gli altri diritti del passeggero, tra cui rimborso, riprotezione e assistenza.
Dipende dalla natura dello sciopero. Uno sciopero interno del personale della compagnia aerea non costituisce automaticamente una circostanza eccezionale, mentre alcuni scioperi esterni alla compagnia possono esserlo.
È consigliabile conservare prenotazione, biglietto, comunicazioni della compagnia, documentazione relativa all’eventuale volo alternativo e ricevute delle spese sostenute a seguito della cancellazione.
Per approfondire la normativa puoi consultare:
Ultimo aggiornamento: settembre 2026.
Le informazioni presenti in questa pagina hanno carattere
informativo. L’effettiva applicabilità delle tutele previste
dal Regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere valutata
sulla base delle circostanze specifiche del singolo caso.